MOBBING

 

 

La tutela del lavoratore č tradizionalmente concentrata sulle condizioni di sicurezza antinfortunistica e igienica in cui il lavoratore opera. Tale tutela č attualmente estensibile al profilo psicofisico della persona del lavoratore. Molti comportamenti (ad es.: comportamenti "persecutori" o aggressivi messi in atto sistematicamente da colleghi o superiori, attivitā di "sabotaggio" del lavoro svolto, esclusione sistematica della persona dall'ambiente di lavoro, atteggiamenti offensivi o discriminatori, molestie sessuali, vessazioni, intimidazioni ecc.) possono cagionare danni - anche di carattere psicologico - alla salute. Le patologie che originano da queste situazioni o i provvedimenti ingiusti che seguono un "trattamento" di mobbing possono, pertanto, essere alla base di responsabilitā contrattuale da parte del datore di lavoro. Essendo un campo relativamente nuovo di applicazione della tutela del lavoratore, andranno attentamente esaminati - a livello di analisi legale - sia gli elementi che si intendono qualificare come mobbing che la possibilitā di provarli davanti al Giudice: in molti casi, infatti, il mobbing non č clamorosamente percepibile, ma viene praticato in modo subdolo.

p.Avv. Antonio Motta