MOBBING
La tutela del lavoratore
č tradizionalmente concentrata sulle condizioni di sicurezza antinfortunistica
e igienica in cui il lavoratore opera. Tale tutela č attualmente
estensibile al profilo psicofisico della persona del lavoratore. Molti
comportamenti (ad es.: comportamenti
"persecutori" o aggressivi messi in atto sistematicamente da colleghi
o superiori, attivitā di "sabotaggio" del lavoro svolto, esclusione
sistematica della persona dall'ambiente di lavoro, atteggiamenti offensivi o discriminatori, molestie sessuali, vessazioni, intimidazioni
ecc.) possono cagionare danni - anche di carattere psicologico - alla salute.
Le patologie che originano da queste situazioni o i provvedimenti ingiusti che
seguono un "trattamento" di mobbing
possono, pertanto, essere alla base di responsabilitā contrattuale da parte del
datore di lavoro. Essendo un campo relativamente nuovo
di applicazione della tutela del lavoratore, andranno
attentamente esaminati - a livello di analisi legale - sia gli elementi che si
intendono qualificare come mobbing che la possibilitā
di provarli davanti al Giudice: in molti casi, infatti, il mobbing
non č clamorosamente percepibile, ma viene praticato in modo subdolo.