RESPONSABILITA' MEDICA DURANTE IL PARTO

 

I casi più frequenti in cui la giurisprudenza italiana ha accordato risarcimenti a minori, menomati in epoca prenatale e perinatale, sono ipotesi ricollegabili tutte a colpa dei sanitari durante l’attività di assistenza al parto. In tali casi le gestanti si sono rivolte ad enti ospedalieri pubblici, nell’ ambito di prestazioni poste in essere da medici dipendenti da tali strutture ospedaliere. Uno dei problemi che le decisioni hanno dovuto affrontare è quello della responsabilità civile dei sanitari e degli enti dai quali essi dipendono, per i danni gravi provocati, a seguito di colpa, ad un neonato nell’ambito dell’attività di assistenza al parto. Si tratta della responsabilità civile dei pubblici dipendenti (quali sono i medici dipendenti da strutture pubbliche) dove il medico pubblico dipendente può essere chiamato a rispondere personalmente, unicamente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, mentre, nei casi di colpa semplice, responsabile verso i terzi potrà essere unicamente l’amministrazione sanitaria, la quale ha un potere di rivalsa nei confronti del sanitario dipendente. Infatti la pubblica amministrazione deve adottare tutte le misure idonee per limitare i danni non solo attraverso l’adozione di attrezzature più moderne ed efficienti, ma anche attuando una fattiva collaborazione tra i diversi specialisti e una più efficiente organizzazione interna. Trattandosi quindi di responsabilità contrattuale la domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’amministrazione potrà essere fatta valere entro l’ordinario termine di prescrizione di dieci anni e il paziente o i suoi eredi dovranno provare l’inadempimento dell’obbligazione e la misura dei danni sofferti. Tale responsabilità non può essere ricollegata soltanto ed esclusivamente all’ente ospedaliero, ma coinvolge inevitabilmente il medico da esso dipendente che in concreto con la sua condotta ha provocato il fatto da cui è scaturito il danno, qualora esista un nesso di causalità tra attività esercitata dal medico e l’evento lesivo. L’attenuazione della responsabilità opera, però, solo quando il caso concreto affidato al professionista rivesta i caratteri della eccezionalità e della straordinarietà, essendo pacifico che tali caratteri ricorrono allorchè il caso non sia stato ancora adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato nella pratica. Si segnala una decisione del Tribunale di Vicenza del 27.01.1990 in un caso in cui la ritardata esecuzione di un parto cesareo urgente, da parte dei medici dipendenti di un ente ospedaliero, ha causato lesioni gravissime al neonato. E’ stato affermato che la responsabilità di un ente ospedaliero gestore di un servizio pubblico per il danno cagionato al privato che ne usufruisce ha natura contrattuale, mentre la responsabilità in cui incorre il medico dipendente ospedaliero verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico ha natura extracontrattuale: Viene inoltre ammessa la configurabilità del cumulo delle azioni di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, pur nei confronti di due soggetti diversi (l’ente e il medico).

 

p.Avv. Antonio Motta