RESPONSABILITA'
MEDICA DURANTE IL PARTO
I casi più frequenti in cui la giurisprudenza italiana ha
accordato risarcimenti a minori, menomati in epoca prenatale e perinatale, sono
ipotesi ricollegabili tutte a colpa dei sanitari durante l’attività di assistenza al parto. In tali casi le gestanti si sono
rivolte ad enti ospedalieri pubblici, nell’ ambito di
prestazioni poste in essere da medici dipendenti da tali strutture ospedaliere.
Uno dei problemi che le decisioni hanno dovuto affrontare è quello della
responsabilità civile dei sanitari e degli enti dai quali essi dipendono, per i
danni gravi provocati, a seguito di colpa, ad un neonato nell’ambito
dell’attività di assistenza al parto. Si tratta della
responsabilità civile dei pubblici dipendenti (quali sono i medici dipendenti
da strutture pubbliche) dove il medico pubblico dipendente può essere chiamato
a rispondere personalmente, unicamente nelle ipotesi di dolo o colpa grave,
mentre, nei casi di colpa semplice, responsabile verso i terzi potrà essere
unicamente l’amministrazione sanitaria, la quale ha un potere di rivalsa nei
confronti del sanitario dipendente. Infatti la
pubblica amministrazione deve adottare tutte le misure idonee per limitare i
danni non solo attraverso l’adozione di attrezzature più moderne ed efficienti,
ma anche attuando una fattiva collaborazione tra i diversi specialisti e una
più efficiente organizzazione interna. Trattandosi quindi di responsabilità
contrattuale la domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’amministrazione potrà essere fatta valere entro
l’ordinario termine di prescrizione di dieci anni e il paziente o i suoi eredi
dovranno provare l’inadempimento dell’obbligazione e la misura dei danni
sofferti. Tale responsabilità non può essere ricollegata soltanto ed
esclusivamente all’ente ospedaliero, ma coinvolge inevitabilmente il medico da esso dipendente che in concreto con la sua condotta ha
provocato il fatto da cui è scaturito il danno, qualora esista un nesso di
causalità tra attività esercitata dal medico e l’evento lesivo. L’attenuazione
della responsabilità opera, però, solo quando il caso concreto affidato al
professionista rivesta i caratteri della eccezionalità
e della straordinarietà, essendo pacifico che tali caratteri ricorrono allorchè il caso non sia stato ancora adeguatamente studiato
nella scienza e sperimentato nella pratica. Si segnala una decisione del
Tribunale di Vicenza del 27.01.1990 in un caso in cui
la ritardata esecuzione di un parto cesareo urgente, da parte dei medici
dipendenti di un ente ospedaliero, ha causato lesioni gravissime al neonato. E’
stato affermato che la responsabilità di un ente ospedaliero gestore di un
servizio pubblico per il danno cagionato al privato che ne usufruisce ha natura
contrattuale, mentre la responsabilità in cui incorre il medico dipendente
ospedaliero verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore
diagnostico o terapeutico ha natura extracontrattuale: Viene
inoltre ammessa la configurabilità del cumulo delle
azioni di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, pur nei
confronti di due soggetti diversi (l’ente e il medico).
p.Avv.
Antonio Motta