LICENZA DI
ABITABILITA'
Il fatto stesso di abitare un edificio privo della licenza di abitabilità era considerato, fino a qualche anno fa,
addirittura un reato. Sebbene la sanzione penale sia stata eliminata, è
sicuramente poco piacevole, per l'acquirente di un immobile, scoprire che la propria
casa appena acquistata è priva di tale licenza, visto che
la mancanza di quest’atto incide sia sul prezzo di
mercato del bene e sia sulla possibilità di poterlo agevolmente rivendere.
Quindi, per poter utilizzare ad uso abitativo un edificio è
necessario ottenere la licenza di abitabilità, che
viene rilasciata dai competenti uffici comunali dopo aver accertato che
l’immobile è stato costruito in conformità al progetto e che gli ambienti non
presentano rischi per la salute di chi vi abita (art.4
DPR 425/94).
In ogni caso, dopo la presentazione della relativa richiesta
per ottenere la licenza, in caso di silenzio dell’amministrazione comunale,
trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata.
Inoltre, chi acquista una casa priva della licenza in questione può chiedere la risoluzione del contratto e il
risarcimento del danno; infatti, chi vende un immobile privo dell’abitabilità
vende, non un bene viziato, ma addirittura una cosa diversa da quella che il compratore
intendeva acquistare (aliud pro alio).
p.Avv.
Antonio Motta